IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
    Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  nel  procedimento  di
 sorveglianza relativo all'affidamento in prova  al  servizio  sociale
 quarto comma nei confronti di:
      1) Bresciani Mariuccia, nata a Cuneo il 7 aprile 1955, residente
 in Torino, via Lega n.  50,  difesa  dall'avv.  Fiorella  Pastore  di
 fiducia di Torino;
      2)  Piromalli  Domenica,  nata  a  Bovalino il 19 febbraio 1942,
 residente  a  Novi  Ligure,  viale  Pinan  Cichero  n.  56/2,  difesa
 dall'avv. Cavazza di fiducia del foro di Alessandria.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Il  tribunale  di  Torino  sezione  V  in  data  17  marzo 1980 ha
 processato Bresciani Mariuccia libera  contumace  condannandola  alla
 pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di rapina.
    Questa  sentenza  e'  divenuta irrevocabile il 20 gennaio 1988. In
 data 12 gennaio 1990 costei ha proposto  istanza  di  affidamento  in
 prova al servizio sociale senza osservazione in base alla sentenza n.
 569 dell'anno 1989 della Corte costituzionale.
    Il procuratore generale di Torino con ordinanza 13 gennaio 1990 ha
 sospeso l'emissione dell'ordine di esecuzione  ed  ha  trasmesso  gli
 atti al tribunale di sorveglianza di Torino per competenza.
    La  trattazione  della causa e' stata fissata all'odierna udienza.
 Nella stessa udienza e' stata chiamata la causa n. 501/1990  relativa
 alla  domanda  proposta  da  Piromalli  Domenica sopra generalizzata,
 condannata con sentenza 29 gennaio 1986 del Tribunale di  Alessandria
 alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 400.000 di multa.
    Costei  in data 10 gennaio 1990 ha proposto istanza di affidamento
 in prova al servizio sociale, senza osservazione,  sulla  base  della
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  569/1989  perche'  non ha
 espiato custodia cautelare.
    Il  p.m.  di  Alessandria  ha  sospeso  l'emissione dell'ordine di
 carcerazione ed ha trasmesso la domanda al tribunale di  sorveglianza
 di Torino.
    All'odierna  udienza  sono  state  trattate  altresi'  le seguenti
 pratiche:
      1)   Brunato  Daniele,  nata  a  Chieri  il  26  novembre  1957,
 condannata con sentenza 28 aprile 1989 del tribunale di  Torino  alla
 pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
    Non  ha  presofferto.  Inizio  pena 1º febbraio 1990, fine pena 17
 giugno 1991.
    Istanza  di  affidamento  in  prova con osservazione proposta il 3
 febbraio 1990;
      2)  Giacometti  Armando,  nato  a  Isorelli  il 17 dicembre 1934
 condannato con sentenza 15 ottobre 1987 del  tribunale  di  Torino  a
 mesi 4 di reclusione.
     Inizio pena 2 marzo 1990, fine pena 2 luglio 1990.
    Istanza  di affidamento in prova, senza osservazione proposta il 3
 marzo 1990;
      3)  Gallo  Giovanni,  nato a Torino il 21 luglio 1961 condannato
 con sentenza 5 gennaio 1990 del pretore di Torino alla pena di mesi 4
 e  giorni  20 di reclusione. Inizio pena 4 gennaio 1990, fine pena 23
 maggio 1990.
    Ha  presentato istanza di affidamento in prova, senza osservazione
 il 16 febbraio 1990;
      4)  Taborre Salvatore, nato a Marsala il 29 marzo 1938 arrestato
 il 21 ottobre 1989 processato e condannato con  sentenza  30  ottobre
 1989  alla  pena  di  anni  2 di reclusione (processo definito con il
 nuovo rito abbreviato).
    Inizio pena 21 ottobre 1989, fine pena 20 ottobre 1991.
    La  domanda  di  affidamento  in  prova  e'  stata formulata il 30
 gennaio 1990.
    Preliminarmente  e'  stata  disposta  la  riunione  delle pratiche
 501/1990  e  855/1990  relative  a  Piromalli  Domenica  e  Bresciani
 Mariuccia  in  quanto  con  riferimento  alla  sentenza n. 569 del 22
 dicembre 1989  della  Corte  costituzionale  e'  stata  sollevata  di
 ufficio  l'illegittimita'  dell'art.  47,  quarto  comma,  cosi' come
 modificato dalla citata sentenza della Corte costituzionale.
    Il  procuratore  generale  ha aderito a tale richiesta i difensori
 dei richiedenti si sono rimessi alla decisione del Tribunale.
                                DIRITTO
    Prima  di  esaminare i casi di specie e' indispensabile illustrare
 brevemente la vicenda riguardante la pratica di La Fleur Rosina fatta
 oggetto di una ordinanza 17 ottobre 1968 con la quale il tribunale di
 sorveglianza   di    Torino    aveva    proposto    l'eccezione    di
 incostituzionalita' dell'art. 47 quarto comma.
    Nell'ampia  motivazione  di  detta ordinanza era tra l'altro stato
 evidenziato il diverso trattamento che  il  legislatore  riservava  a
 coloro  che  erano  stati  condannati  a  pena detentiva senza subire
 preventivamente la carcerazione per cui e' stato previsto il  ricorso
 all'affidamento  in  prova al servizio sociale con osservazione cioe'
 dopo che gli stessi erano stati arrestati in  esecuzione  dell'ordine
 di carcerazione, rispetto a coloro che invece, condannati alla stessa
 pena, ne avevano espiato una parte in custodia cautelare  e  potevano
 chiedere il beneficio dell'affidamento in prova senza osservazione da
 liberi.
    Identica  questione  era  stata sollevata con ordinanza 7 novembre
 1988 in un caso analogo riguardante tale Ferraro Carlo.
    La  Corte  costituzionale  con ordinanza n. 477 del 29 luglio 1989
 trattando  congiuntamente  le  pratiche  dianza  riferite  ha   cosi'
 deliberato: "Considerato che i giudizi riguardano identiche questioni
 e vanno, pertanto,  riuniti:  che,  quanto  alla  dedotta  violazione
 dell'art.  3  della Costituzione, la diversa posizione dei condannati
 gia'  assoggettati  a  custodia  cautelare  rispetto  a  quella   dei
 condannati   rimasti  sempre  in  liberta'  durante  il  processo  di
 cognizione vale ad escludere  che  sia  palesemente  irrazionale  (e,
 quindi,  fonte  di  "ingiustificato privilegio") la previsione di una
 disciplina diversificata che ammette solo gli uni  e  non  anche  gli
 altri all'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione
 in istituto, misura che, ai sensi dell'art. 47, terzo e quarto comma,
 della  legge  26  luglio  1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11
 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, richiede, appunto, la precedente
 privazione,  -  sia pure a diverso titolo - della liberta' personale,
 dovendo il tribunale di  sorveglianza  verificare  se  il  condannato
 abbia  successivamente  tenuto  durante  il  periodo  di  liberta' un
 comportamento positivo tale "da consentire  il  giudizio  di  cui  al
 precedente  comma  2";  e  che  risulta  rispettato anche il precetto
 dell'art. 27 della Costituzione, in quanto la  finalita'  rieducativa
 della  pena  potrebbe, invece, essere ostacolata proprio da una nuova
 sottoposizione a regime carcerario del condannato  gia'  in  custodia
 cautelare".
    Alla   luce   della  chiara  motivazione  contenuta  nella  citata
 ordinanza n. 477 i punti fermi di tale statuizione sono i seguenti:
       a)  vi  e' una radicale differenza fra i condannati che durante
 il processo erano in stato di detenzione ed hanno poi  riottenuto  la
 liberta'  prima che la sentenza di condanna divenisse definitiva ed i
 condannati rimasti sempre in liberta';
       b)  e'  razionale  la disciplina normativa che riserva ai primi
 l'affidamento  in   prova   senza   osservazione,   ed   ai   secondi
 l'affidamento  in prova con osservazione e cio' perche' e' diversa la
 posizione dei primi rispetto ai secondi.
    Sul  piano  pratico cio' significa che i primi possono ottenere la
 misura alternativa  senza  tornare  in  carcere,  i  secondi  possono
 ottenere  la  stessa  misura previa restrizione di ordine personale e
 socio familiare;
       c)  questa  diversa disciplina e' rispettosa dei principi negli
 artt. 3 e 27 della Costituzione.
    Orbene,  la  Corte costituzionale, dopo quattro mesi, ha emesso in
 data 22 dicembre 1989 la sentenza  n.  569  con  cui  ha  "dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  47,  terzo  comma, della
 legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi' come modificata dall'art. 11 della
 legge  10  ottobre  1986,  n. 663 nella parte in cui non prevede che,
 anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per
 custodia    cautelare,    il    condannato   possa   essere   ammesso
 all'affidamento in prova al servizio sociale se,  in  presenza  delle
 altre  condizioni,  abbia serbato un comportamento tale da consentire
 il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo".
    Dunque  la  Corte costituzionale, che ha deliberato con gli stessi
 membri in occasione delle due citate  statuizioni,  ha  ritenuto  nel
 mese  di  luglio  (ordinanza  477)  che l'art. 47, terzo comma, fosse
 conforme agli artt. 3 e 27 della  Costituzione  laddove  prevede  una
 diversa  disciplina per i condannati liberi con custodia cautelare ed
 i condannati liberi senza custodia cautelare (per  questi  ultimi  e'
 stato  ritenuto  legittimo  il  ritorno  in carcere prima di chiedere
 l'affidamento in prova) mentre nel mese di dicembre dello stesso anno
 (sentenza  n. 569) ha evidenziato l'illegittimita' costituzionale del
 citato art. 47, terzo comma, deliberando nei termini di cui sopra.
    La  sentenza  n.  569  ha in sostanza ritenuto del tutto inutile e
 superfluo la presenza in carcere delle  persone  condannate  che  non
 abbiano  espiato  custodia  cautelare  ed  ha riconosciuto ad esse il
 diritto  di  formulare  un'istanza  di  affidamento  in  prova  senza
 osservazione.
    Non   e'   questa  la  sede  opportuna  per  esprimere  le  nostre
 valutazioni in ordine a detta statuizione e sulle ragioni  che  hanno
 determinato   la   Corte  costituzionale  a  formulare  la  precitata
 decisione.
    Ritiene   pero'   il   collegio   che   rientra  nei  suoi  poteri
 istituzionali evidenziare che la innovazione normativa contrasti  con
 gli artt. 3 e 27 della Costituzione.
    E valga il vero.
      1)  Bresciani  Mariuccia e' stata condannata ad un anno e mesi 4
 di reclusione per rapina. La stessa e' stata sempre libera durante il
 processo.  Costei  con la sentenza n. 569 ha acquisito la titolarita'
 all'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione.
      2)  Brunato  Daniela  e' stata condannata ad un anno e mesi 4 di
 reclusione per reato in tema di droga.  La  stessa  e'  stata  sempre
 libera  durante  il  processo.  Tuttavia costei e' stata arrestata il
 giorno 1º  febbraio  1990  ed  ha  potuto  formulare  la  domanda  di
 affidamento in prova al servizio sociale con osservazione.
      3) Piromalli Domenica e' stata condannata alla pena di mesi 4 di
 reclusione.
    La  stessa  e'  stata sempre libera durante il processo. Costei ha
 invocato l'affidamento in prova senza osservazione  introdotto  dalla
 sentenza n. 569.
      4)  Giacometti  Armando, e' stato condannato alla pena di mesi 4
 di reclusione. Anch'egli e' sempre stato libero durante il  processo.
 E'  stato  arrestato  il  2 marzo 1990 ed ha chiesto l'affidamento in
 prova al servizio sociale con osservazione.
      5)  Gallo  Giovanni  e'  stato  condannato alla pena di mesi 4 e
 giorni 20 di reclusione. E' stato sempre libero durante il  processo.
 E'  stato  arrestato il 4 gennaio c.a. ed ha chiesto l'affidamento in
 prova al servizio sociale con osservazione.
      6)  Taborre  Salvatore  arrestato, processato e condannato nello
 spazio di pochi giorni ha accettato la sentenza  di  condanna  ed  ha
 formulato  l'istanza  di affidamento in prova al servizio sociale con
 osservazione.
    I casi sopra elencati sono di una eloquenza esemplare.
    Bresciani  Mariuccia  e  Brunato  Daniela sono state condannate da
 libere ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, entrambe non hanno  sofferto
 custodia cautelare, orbene la prima, richiamandosi alla sentenza 569,
 ha  potuto  formulare  la  domanda  di  affidamento  in  prova  senza
 osservazione  senza  tornare  in  carcere,  per  contro la seconda e'
 legittimata a chiedere l'affidamento con osservazione  in  quanto  e'
 stata arrestata.
    Identica  e' la situazione di Piromalli Domenica rispetto a quella
 di Giacometti Armando e Gallo Giovanni, cosi' dicasi per  Taborre  il
 quale  non  ha  esperito  le  vie  delle  impugnative a differenza di
 Bresciani Mariuccia che ha invece impugnato la sentenza  di  primo  e
 secondo grado.
    Questa dicotomia trattamentale e' palesemente contraria agli artt.
 3 e 27 della Costituzione introdotta dalla citata sentenza 569.
    La  legge  n.  344, dell'anno 1975, ha dato attuazione al precetto
 costituzionale dell'art. 27 della Costituzione (la pena deve  tendere
 alla    rieducazione    del   condannato)   introducendo   l'istituto
 dell'affidamento  in  prova  con  osservazione  nel  pieno   rispetto
 altresi'  dell'art.  3 della Costituzione. Gli aspetti molto positivi
 della citata disciplina fissata nell'art. 47 sono  evidenti:  invero,
 da  una  parte  viene  garantito  il  rispetto  del  giudicato penale
 attraverso l'esecuzione della sentenza di condanna nei  confronti  di
 tutti  i condannati a pene detentive, d'altra parte si perviene ad un
 giudizio sulla idoneita'  del  soggetto  ad  usufruire  della  misura
 alternativa  sulla  base  della  conoscenza  approfondita  delle  sue
 problematiche personali e  di  ordine  socio  familiare.  Tutto  cio'
 ribadiamo  nei confronti di tutte le persone condannate con pena sino
 a tre anni prescindendo dalle eventuali  diverse  posizioni  rispetto
 alla custodia cautelare.
    Riprendendo  in  esame  i  casi  sopra  esaminati tutte le persone
 dianzi elencate, che sono in una situazione di carattere oggettivo  e
 soggettivo  del  tutto  identica,  in  virtu' della citata disciplina
 sarebbero state tutte osservate, esaminate dal gruppo di osservazione
 con  riferimento  alle loro problematiche personali e socio familiari
 ed  assoggettate  alla  valutazione  da  parte   del   tribunale   di
 sorveglianza  il cui giudizio sarebbe stato cosi' fondato su elementi
 obiettivamente validi.
    In  tal modo sarebbe stato garantito il rispetto dell'art. 3 della
 Costituzione grazie ad  un  trattamento  prioritario  per  situazioni
 analoghe, ed il rispetto dell'art. 27 della Costituzione in quanto lo
 Stato svolge un ruolo attivo  o  propulsore  nella  rieducazione  dei
 condannati   assicurando  loro  un'attivita'  trattamentale  seria  e
 scientificamente valida.
    Per  contro  con l'affidamento in prova senza osservazione, di cui
 possano usufruire solo Bresciani Mariuccia e  Piromalli  Domenica  e'
 stata  introdotta  una  disciplina  discriminatoria,  sia  rispetto a
 coloro che come Taborre Salvatore sono stati arrestati  processati  e
 condannati,  sia ad esempio rispetto a persone come Giacometti, Gallo
 e Brunato,  che  si  trovano  nella  stessa  situazione  oggettiva  e
 soggettiva di Bresciani Mariuccia e Piromalli Domenica.
    Tutto cio' avviene senza alcuna ragionevole giustificazione.
    In  ordine alle domande presentate da Giacometti, Gallo, Brunato e
 Taborre il giudizio sul loro conto sara' deliberato al termine di una
 fase   istruttoria   di   osservazione   carceraria  che  deve  avere
 ragionevolmente una certa  durata,  e  pertanto  costoro  se  saranno
 giudicati  idonei  alla  misura  alternativa finiranno per espiare in
 liberta' una parte residua della pena in affidamento in prova, per un
 periodo  di  tempo  che  sara'  certamente  inferiore  a  quello  che
 Bresciani e Piromalli espieranno in liberta'.
    Questo  fatto discriminatorio appare particolarmente grave ponendo
 al raffronto la situazione di Piromalli Domenica condannata a mesi  4
 di  reclusione  e Giacometti Armando condannato anch'egli a 4 mesi di
 reclusione.
    In  vero  in  quest'ultimo  caso,  pur sollecitando l'osservazione
 finalizzata all'affidamento in prova, la sua richiesta potra'  essere
 esaminata  all'udienza del 13 aprile 1990 (e' entrato in carcere il 2
 marzo 1990) ed in caso di accoglimento l'affidamento in prova  potra'
 essere  utilizzato  per  non  oltre  2  mesi,  per  contro in caso di
 accoglimento della richiesta di Piromalli Domenica essa  espiera'  in
 affidamento in prova la pena per il periodo di 4 mesi.
    Le stesse considerazioni valgono altresi' per Taborre Salvatore.
    Inoltre,  mentre  il giudizio sulle domande formulate sul conto di
 Brunato  Daniela,  Giacometti  Armando,  Gallo  Giovanni  e   Taborre
 Salvatore   sara'   fondato   sugli   elementi   raccolti  nel  corso
 dell'osservazione collegiale in carcere,  il  giudizio  su  Bresciani
 Mariuccia   e   Piromalli  Domenica  dovrebbe  essere  formulato  sul
 comportamento tenuto  nel  periodo  della  liberta'  successivo  alla
 commissione del reato.
    La  sperequazione  tra  dette  situazioni  e'  tanto palese che la
 stessa Corte costituzionale lo ha evidenziato nella sentenza  n.  569
 con le seguenti espressioni:
    "L'aspetto  saliente  decisivo di quest'ultima riforma e' l'intima
 contraddizione nel carattere dell'istituto che veniva  ad  istaurarsi
 fra  i  commi  primo  e  secondo del nuovo art. 47, da una parte, e i
 commi terzo e quarto dall'altra.
    I  primi  due  commi,  infatti  lasciavano sostanzialmente integro
 l'istituto originario, riservato ai detenuti in espiazione carceraria
 della  pena,  sia  pure  con  la  gia'  vista  riduzione  ad  un mese
 dell'osservazione collegiale della personalita'.
    Ma  i  due  successivi  commi  introducevano  una  nuova specie di
 affidamento, che prescinde del tutto dall'osservazione collegiale  in
 istituto  spostandola  invece  sul comportamento che il condannato ha
 tenuto nel periodo di liberta' successiva ad una  eventuale  custodia
 cautelare.
    Detta  contraddizione  pero'  si puo' superare asserendo che vi e'
 pur  sempre   nel   caso   delle   persone   condannate   ma   libere
 un'osservazione condotta durante la liberta'".
    Di  grazia  si  vorrebbe conoscere in quale parte dell'ordinamento
 giuridico ovvero dell'ordinamento penitenziario vi sia una norma  che
 preveda l'osservazione durante la liberta'.
    L'osservazione  della  personalita' e' disciplinata negli artt. 1,
 ultimo comma, 13, secondo comma, 47, secondo comma, 50, quarto comma,
 della  legge  n.  354; in queste disposizioni e' prevista l'attivita'
 trattamentale in  generale  per  i  condannati  definitivi  e  quella
 specifica finalizzata all'affidamento in prova e alla semiliberta'.
    L'unica   norma  che  prevede  e  da'  risalto  ad  una  attivita'
 trattamentale  compiuta  fuori  dal  carcere  e'  quella   introdotta
 nell'anno 1985 con l'art. 47- bis che cosi' recita:
    "Se  la  pena  detentiva, inflitta entro il limite di cui al primo
 comma dell'art. 47, deve essere eseguita  nei  confronti  di  persona
 tossicodipendente  o al coodipendente che abbia in corso un programma
 di recupero o che ad  esso  intenda  sottoporsi,  l'interessato  puo'
 chiedere  in  ogni  momento  di  essere affidato in prova al servizio
 sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica  sulla
 base  di  un  programma  da  lui  concordato con una unita' sanitaria
 locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o  privati  di
 cui  all'art. 1-bis, del d.-l. 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con
 modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.
    Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una
 struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza
 o   alcoldipendenza   e  la  idoneita',  ai  fini  del  recupero  del
 condannato, del programma concordato.
    Si applica la procedura di cui al quarto comma dell'art. 47, anche
 se la domanda e' presentata dopo  che  l'ordine  di  carcerazione  e'
 stato eseguito.
    In  tal  caso  il  pubblico  ministero  o  il  pretore  ordina  la
 scarcerazione del condannato".
    Orbene  e'  pur vero che per la prima volta con la citata norma e'
 stato dato rilievo all'attivita' trattamentale che  si  compie  fuori
 dal  carcere  nei  confronti dei tossico e alcooldipendenti, tuttavia
 questa disciplina e' rispettosa dei precetti costituzionali contenuti
 negli artt. 3 e 27.
    Invero  con la citata novella si e' inteso prendere atto che vi e'
 una situazione oggettivamente diversa tra le categorie dei condannati
 non  tossico  dipendenti  e  tossicodipendenti  e conseguentemente e'
 stato predisposto un trattamento penitenziario differente per  questi
 ultimi, che e' del tutto ragionevole.
    E'  stato cosi' previsto per i tossico dipendenti l'affidamento in
 prova al servizio sociale senza osservazione.
    Tuttavia  il  legislatore  non  a  caso  ha privilegiato i tossico
 dipendenti "che abbiano in corso un programma di recupero da parte di
 unita' sanitaria locale o da parte di ente-cooperativa ecc.".
    Vi  e'  infatti  una  evidente  affinita'  tra  la  situazione del
 condannato detenuto non tossico dipendente che  accede  al  beneficio
 dell'affidamento  in  prova  dopo  la predisposizione di un programma
 trattamentale da parte  del  gruppo  di  osservazione  carcerario,  e
 quella  del condannato tossico dipendente che puo' invocare la citata
 norma alternativa solo "se nei suoi  confronti  vi  sia  in  atto  un
 programma terapeutico di recupero".
    In  entrambi i casi lo Stato perviene al risultato di rieducare il
 condannato (art. 27  della  Costituzione)  sulla  base  di  un  serio
 trattamento  finalizzato  al  recupero dell'uomo: nella prima ipotesi
 attraverso  gli  operatori  penitenziari,   nella   seconda   ipotesi
 attraverso  gli  operatori sociali delle U.S.L. o meglio ancora degli
 enti e associazioni altamente specializzati nel recupero dei  tossico
 dipendenti.
    Il   connotato   comune   a  tali  istituti  giuridici  e'  dunque
 rappresentato dalla rinuncia dello Stato alla  sua  pretesa  punitiva
 attraverso  la  mera  detenzione,  dopo aver verificato sulle basi di
 elementi certi e seri costituiti dai programmi trattamentali  che  il
 condannato e' pronto per la misura alternativa.
    Laddove  invece  manca  questo  presupposto  come ad esempio per i
 condannati tossico dipendenti privi di un  programma  terapeutico  di
 recupero,   costoro   non  possono  accedere  al  beneficio  previsto
 dall'art. 47- bis o.p.
    In  tal  modo  il  legislatore rimarca la condizione essenziale ed
 unica per  l'accesso  alla  misura  alternativa  dell'affidamento  in
 prova: la presenza di un programma trattamentale.
    L'osservazione  finalizzata  all'art.  47 primo comma (compiuta in
 carcere) e quella finalizzata dall'art. 47- bis (compiuta  fuori  dal
 carcere  da  gruppi  di  esperti  per  tossico  ed alcool dipendenti)
 suffraga  la  domanda  di  affidamento  e  precede  il  giudizio  del
 tribunale di sorveglianza.
    La  citata  disciplina  e' dunque la riprova che all'infuori della
 esplicita previsione legislativa di cui  sopra  non  vi  e'  un'altra
 norma  che  preveda  un'osservazione  nei confronti di persone libere
 condannate con sentenza a pena definitiva.
    L'opinione   contraria   non  e'  suffragata  da  alcun  riscontro
 normativo.
    Per  Piromalli Domenica e Bresciani Mariuccia, entrambe condannate
 a pene detentive, libere cittadine, non vi e' stato nessun  ente  che
 abbia   svolto   dopo  la  commissione  del  reato,  un'attivita'  di
 osservazione nei loro confronti.
    Il  giudizio positivo o negativo sulla richiesta di affidamento in
 prova senza osservazione puo' essere formulato unicamente  acquisendo
 notizie sulla loro attivita' dopo la commissione del reato.
    Tutto  cio'  appare discriminatorio rispetto alle altre situazioni
 analoghe teste' citate ed e' espressione di una rinuncia dello  Stato
 a  svolgere  un  ruolo  attivo  nella funzione di dare un significato
 rieducativo alla pena.